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In questa sezione parleremo della tipologia del cosiddetto governo della rete.

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La Legge evidenzia un primo quadro per il disciplinamento del contratto di rete stabilendo una persona munita di una minima organizzazione.

La rete, principalmente, così come prevista dalla Legge 30 Luglio 20101 può evidenziare una caratteristica organizzativa. L art. 2-bis. della legge 30 luglio 2010, n. 122 prescrive difatti che -Il contratto può pure presumere (...) l elezione di un organo comune che assume la funzione di gestire, in rappresentanza dei soggetti partecipanti, l applicazione del contratto o di singole sezioni o stadi del medesimo-.

Siffatto regolamento evidenzia diversi aspetti nuovi in merito alla questione del -governo della rete- rispetto alla già vigente2 materia, prescrivendo soprattutto che, l elezione dell organo comune a cui i soggetti partecipanti possono attribuire una ruolo per l applicazione del contratto di rete, non rappresenta un aspetto essenziale ai fini della determinazione del medesimo.

L elezione di siffatto organo, per cui, attualmente viene prescritta come aspetto meramente facoltativo del contratto. Nel caso in cui i soggetti partecipanti, mentre, scelgano per la costituzione di un siffatto organo comune, la suddetta disciplina prescrive che il contratto debba specificare, -individuandola-, la persona scelta per condurre un simile incarico -per l attuazione del contratto o di una o più sezioni o stadi di esso-3.

Circa la caratteristica dell organo comune, la Legge sembra aver eliminato quelle lacune presenti nella norma già in vigore e che non dava alcuna indicazione a riguardo; attualmente la legge fa riferimento, difatti, a -persona prescelta- evidenziando a tal proposito che l organo comune debba individuarsi in un unica persona destinataria dell incarico.

L organo di governo della rete, come stabilito dalla legislazione, ha carattere monocratico e non pluricratico: siffatta persona può essere un soggetto fisico, un industriale o una società che aderisce alla rete ma anche un soggetto terzo rispetto alla stessa.

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Di siffatto organo i soggetti partecipanti stabiliscono, all interno del contratto, le facoltà di rappresentanza, di gestione e le relative funzioni. Un altro elemento nuovo evidenziato dalla legge riguarda la natura vera e propria dell organo comune, che attualmente possiede la definizione di -mandatario comune-.

La Legge ha definito il ruolo dell organo comune nella tipologia dell incarico collettivo non attribuendo al medesimo il carattere di organo vero e proprio con attuazione della funzione di rappresentanza organica e di organo amministrativo degli istituti collettivi. Non si prevede nemmeno un istituzione assembleare in cui si possano manifestare i pareri dei partecipanti e la loro aderenza a programmi di attività comuni, il che non permette di paragonare il contratto di rete a quelli delle associazioni a forma corporativa.

Nessuna incertezza sul fatto che siffatta decisioni determinai una forma di vigilanza molto più restrittiva da parte dei mandanti nei riguardi dell organo mandatario sottoposto alle limitazioni dei ruoli e delle funzioni che gli sono imposte.

La funzione dell organo comune sarà quindi regolamentata dalle normative che la legge del 1942 ha prescritto per il mandato. La legge scegliendo la forma più leggera dell incarico ha tolto all organo comune quell elemento di flessibilità che la normativa già in vigore pareva attribuirgli:

è ovvio che questa decisione vada inquadrata nella volontà di una vera e propria negoziazione semplicistica di un mandato organico. Da evidenziare, poi, che il riconoscimento di poteri di rappresentanza all organo di governo della rete prevede per fare in modo che essi svolgano i propri incarichi nei confronti di soggetti terzi, un idonea struttura pubblicitaria.

Questa valutazione permette di inserire una considerazione molto importante in merito soprattutto ad una futura struttura che la legislazione prevede per il contratto di rete.